Il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 Cura Italia – emanato per fare fronte alle conseguenze economiche dell’epidemia di Covid-19 in atto – all’articolo 103 dispone la “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”. E tale sospensione è applicata anche ai procedimenti afferenti i Programmi di sviluppo rurale 2014-2020.
Il decreto all’articolo 103 specifica come “ai fini del computo dei termini” e “relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.
In pratica l’effetto della sospensione dei termini è incrociato: e vale tanto per gli obblighi di adempimento delle scadenze degli uffici quanto per quelli in capo all’imprenditore agricolo nel produrre istanze, prove di acquisto e simili.
Su tanto l’Autorità di gestione del Psr Puglia 2014-2020 ha emanato un avviso, che citando l’articolo 103 del Dl Cura Italia dispone che “ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio riferiti all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data (23 febbraio 2020) e quella del 15 aprile 2020”.
Inoltre, sempre secondo l’Adg del del Psr Puglia “Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. Tutto ciò fatte salve ulteriori disposizioni normative”. Regione Puglia applica il decreto a tutti i procedimenti Psr e non dispone l’attivazione di un proprio strumento regolamentare.